A decorrere da lunedì 9 febbraio e con applicazione retroattiva dall’inizio del 2024, risulta ufficialmente operativo il nuovo quadro normativo che disciplina il telelavoro dei frontalieri tra Italia e Svizzera. Con tale modificazione dell’Accordo bilaterale sull’imposizione dei lavoratori frontalieri si chiude una fase di incertezza che durava dalla fine di gennaio 2023, quando erano decadute le deroghe introdotte durante la pandemia.
Rammentiamo che l’intesa era stata firmata nel giugno 2024 dalla consigliera federale svizzera Karin Keller-Sutter e dal ministro dell’Economia italiano Giancarlo Giorgetti.
Per i frontalieri tra Italia e Svizzera telelavoro sino al 25% senza impatti fiscali
La novità principale riguarda la possibilità, per i lavoratori frontalieri residenti in Italia e occupati in Svizzera, di svolgere sino al 25% dell’attività annuale in modalità di telelavoro dal proprio domicilio senza per questo perdere il proprio status. Le giornate lavorate da remoto continuano a essere tassate come se esse fossero svolte nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro così da evitare lo spostamento dell’imposizione nel Paese di residenza.
L’accordo riconferma e aggiorna peraltro alcune regole di definizione del lavoratore frontaliero, svincolando dall’obbligo di rientrare tutti i giorni al domicilio nello Stato di residenza. Confermato anche che egli può non fare ritorno per motivi professionali sino a 45 giorni all’anno civile senza così rischiare di perdere il proprio status.
Le ulteriori modificazioni
Parallelamente, è rafforzato il sistema di cooperazione tra le autorità fiscali italiane e svizzere, prevedendo uno scambio automatico e reciproco delle informazioni necessarie per l’imposizione dei redditi nello Stato di domicilio. Per rendere operativo il nuovo meccanismo, le Camere federali svizzere hanno approvato una legge specifica che disciplina la trasmissione dei dati salariali tra le autorità fiscali cantonali e l’Amministrazione federale delle contribuzioni.
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni comporta tuttavia adempimenti aggiuntivi per i datori di lavoro, che dovranno rilevare e inviare i dati richiesti dagli accordi bilaterali adeguando al contempo sistemi informatici e procedure interne. La normativa introduce anche un apparato sanzionatorio, con ammende sino a 1.000 franchi svizzeri in caso di violazioni intenzionali e sino a 10.000 franchi nei casi più gravi o in presenza di recidiva.
Un fenomeno strutturale del mercato del lavoro
Le nuove regole si inseriscono in un contesto caratterizzato da un forte pendolarismo transfrontaliero, che attualmente fa contare in Svizzera circa 400 mila lavoratori frontalieri. La maggioranza di essi risiede in Francia (circa 230 mila), dove la soglia di telelavoro consentita raggiunge il 40% del tempo di lavoro annuale, e in Italia (circa 90 mila).
In particolare, il Canton Ticino si conferma uno dei principali poli di attrazione per i lavoratori frontalieri italiani, che nel 2024 hanno sfiorato le 80 mila unità, una delle più alte incidenze in rapporto alla popolazione residente. Larga parte di essi si trova impiegata nel settore terziario, che comprende servizi alle imprese, commercio, attività finanziarie e sanitarie, mentre resta rilevante anche la presenza nell’industria manifatturiera e nelle costruzioni.
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