Su 633 comuni interessati, settantatré comuni — principalmente in Piemonte, Liguria, Abruzzo, Umbria, Puglia, Marche e Toscana — hanno fatto ricorso al tribunale amministrativo del Lazio contro il decreto con cui il Governo ha ridefinito quali comuni possono essere considerati «montani».
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri oggetto del ricorso è stato approvato il 18 febbraio 2026, con riferimento alla legge 131/2025, che definisce i nuovi criteri per la classificazione dei comuni montani.
Lo annuncia ALI, Autonomie locali italiane, che organizza un incontro aperto alla stampa si terrà mercoledì 29 aprile alle ore 16 a Roma nella sala stampa della Camera dei deputati, con la partecipazione di dieci sindaci provenienti da altrettante regioni.
Meno comuni montani: cosa è successo
Tutto nasce dalla legge 131 del 12 settembre 2025, che ha incaricato il Governo di aggiornare l’elenco dei comuni montani italiani sulla base di nuovi criteri. Il 18 febbraio 2026 il Consiglio dei ministri li ha individuati e approvati. Il testo è ora al vaglio del Consiglio di Stato prima di entrare in vigore. Con i nuovi criteri, i comuni riconosciuti come montani scenderebbero da 4.061 a 3.715: tra nuovi entrati (287) ed esclusi (633) si tratta di 346 comuni in meno. Una prima bozza di dicembre 2025 era ancora più restrittiva e avrebbe escluso oltre 1.200 comuni.
Prima dell’approvazione, il Governo ha cercato un accordo con Regioni, Province e Comuni. In una riunione del 5 febbraio 2026, nella cosiddetta Conferenza Unificata, però, non è stata raggiunta l’intesa sullo schema legislativo. ANCI ha espresso valutazione favorevole, mentre tra le Regioni è emersa una maggioranza a sostegno del provvedimento ma non l’unanimità richiesta. In assenza di intesa, il Governo ha quindi adottato il decreto legislativo integrandolo con adeguate motivazioni, come previsto dalla legge.
La Liguria scende da 186 a 142 comuni montani, le Marche da 107 a 78, l’Umbria da 91 a 57, l’Abruzzo da 227 a 200 e la Toscana da 149 a 113. Alcune regioni registrano invece variazioni limitate o in aumento: il Piemonte aumenta da 509 a 558, la Lombardia da 522 a 539. È da notare che rimangono invariate, ad esempio, la Valle d’Aosta e le province di Sondrio, Trento e Bolzano.

Il problema: misurare la montagna solo con il righello
Il punto di fondo contestato dai 73 comuni che hanno fatto ricorso è questo: i nuovi criteri guardano quasi esclusivamente parametri geometrici — altitudine media, quota massima, pendenza del territorio —, ignorando nella definizione di “montanità” i fattori socioeconomici. Contestano che questa impostazione non rispecchi la realtà delle aree interne e appenniniche, dove lo svantaggio dipende in larga misura da distanza dai servizi, spopolamento, invecchiamento della popolazione e fragilità infrastrutturale, non soltanto dalla quota sul livello del mare.
I comuni sostengono anche che questa impostazione sia incostituzionale per più ragioni. Violerebbe il principio di uguaglianza, perché comunità con problemi simili verrebbero trattate in modo diverso. Entrerebbe in conflitto con l’obbligo costituzionale di tutelare le popolazioni montane e con il principio di buona amministrazione, visto che il decreto sarebbe stato adottato senza coinvolgere gli esperti del settore. Ci sarebbero infine problemi di competenze tra Stato e Regioni, perché il decreto produrrebbe effetti sulla finanza locale.
Sul fronte europeo, la critica mossa dai comuni ricorrenti è analoga: l’Unione europea chiede agli Stati di ridurre le disparità tra le regioni, prestando attenzione proprio alle zone svantaggiate come quelle montane. Ma una classificazione che ignora il disagio socioeconomico rischia di fare il contrario, escludendo dalla tutela i territori che ne avrebbero più bisogno.
Cosa si perde concretamente
Uscire dall’elenco dei comuni montani significa perdere l’accesso a una serie di risorse e agevolazioni. I comuni esclusi non rientreranno nelle priorità del Fondo nazionale per lo sviluppo della montagna (FOSMIT) e non potranno beneficiare degli incentivi fiscali previsti dalla legge 131/2025 per imprenditori agricoli e forestali, giovani imprenditori under 41, lavoratori in smart working residenti in montagna e privati che acquistano o ristrutturano la prima casa in zone montane.
Riguardo ai servizi pubblici, si perderebbe l’applicazione di indicatori e punteggi che svolgono una funzione di attrazione per alcune professioni, come medici e insegnanti.
Sul fronte scolastico, le «scuole di montagna» godono di deroghe che permettono di tenere aperte classi con pochi alunni: senza questa qualifica, alcune scuole potrebbero essere accorpate o chiuse.
Fondi cercasi, ma senza una strategia
Il problema più ampio che emerge dai ricorsi va oltre la disputa sui criteri. Molti comuni che rischiano di perdere lo status montano già ricorrono a fondi alternativi — bandi regionali, finanziamenti europei, risorse PNRR (NextGen EU) — per il proprio funzionamento ordinario. Queste iniziative restano però frammentate e svincolate da una progettualità di territorio focalizzata sui punti di forza e debolezza della montagna.
Secondo l’accordo tra lo Stato e le Regioni, queste ultime potranno compensare le differenze prodotte dalle esclusioni per mezzo di fondi nazionali, tra cui il FOSMIT. Si tratta tuttavia di un impegno politico non vincolante e limitato al solo aspetto finanziario, che nonn tiene conto delle politiche e delle innovazioni che sono emerse negli anni nell’ambito della strategia macroregionale EUSALP o della Convenzione Alpina. Inoltre, non vi è traccia di condivisione di pratiche e soluzioni tra regioni alpine e appenniniche. L’assenza di tale cornice rischia di ridurre la questione a una somma di rivendicazioni anziché a un ripensamento organico delle politiche per le aree montane.
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