L’inchiesta e gli arresti che hanno interessato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e altre personalità di spicco, tra cui l’ex-presidente dell’autorità portuale di Genova e Savona, Paolo Emilio Signorini, ha dato una scossa anche al funzionamento dell’ente regionale. Le elezioni dovrebbero tenersi nel 2025, ma l’arresto ai domiciliari di Giovanni Toti ha aperto diversi scenari, che riguardano il funzionamento dell’ente nelle condizioni attuali di sospensione, le dimissioni o la cessazione dalla carica del presidente della Regione, le possibili elezioni anticipate.
La vicepresidenza e la continuità dell’amministrazione regionale
L’attuale misura di arresti domiciliari comporta per il presidente della Regione l’automatica sospensione dalle funzioni, in ragione dell’art. 8 della legge Severino (DL. 235/2012). Le funzioni sono state assunte, come previsto dall’art. 41 dello Statuto regionale, dal vicepresidente, Alessandro Piana, che è assessore anche agli affari europei, e dunque per due programmi Interreg Italia-Francia, Alcotra e Marittimo.
Il funzionamento formale e sostanziale della Regione è quindi confermato: il governo regionale si riunisce e adotta le decisioni necessarie, la rappresentanza esterna è salvaguardata. Diversi commenti e le dichiarazioni pubbliche hanno sottolineato che vi è piena continuità amministrativa.
Dal punto di vista concreto, un indebolimento è comunque evidente. Va per esempio ricordato che anche il capo di gabinetto del presidente, Matteo Cozzani, è stato posto agli arresti domiciliari, per la parte dell’inchiesta che evoca possibili relazioni con ambienti mafiosi siciliani su temi elettorali.
Dunque, lo staff della presidenza è indebolito e l’inchiesta risulta ancora in corso, con possibili sviluppi. È pur vero che gli uffici procedono con l’attività già programmata, PNRR compreso, ma nelle prossime settimane si potrà osservare quale capacità e tempi vi saranno per le possibili decisioni strategiche.
La crisi nelle settimane che precedono le elezioni europee e a un anno dalla scadenza naturale
Il tema delle possibili dimissioni del presidente Toti sono state più volte citate. Le ha escluse il suo avvocato il giorno dell’arresto ai domiciliari, ma sono ancora oggetto di discussione.
Anzitutto, bisogna ricordare che le elezioni europee si tengono i prossimi 8 e 9 giugno, e che questo evento provoca senz’altro un’interferenza politica: le dimissioni rapide potrebbero ridurre l’attenzione pubblica oppure accentuarla, a scapito del governo centrale e dei risultati dei partiti di destra.
Va poi considerato il piano regionale: poiché le elezioni sono previste nel 2025, ci si chiede se sarebbe possibile (e opportuno) giungere fino a quella data con la vicepresidenza di Piana oppure se si interromperà la legislatura regionale e si andrà a elezioni. Dei tempi saranno comunque necessari per lo scioglimento del consiglio regionale e la convocazione delle elezioni, che si potrebbero tenere non prima dell’autunno; quindi, non lontano dalla primavera 2025 in cui si sarebbero tenute secondo le previsioni.
Le forze in gioco e le norme di legge
Tra le forze politiche, gli arresti e lo scandalo hanno risolto un tema di livello nazionale, cioè quello della modifica della norma che limita a due mandati la carica di presidente della Regione, e che il presidente Toti, insieme a quello del Veneto, Luca Zaia, e, a sinistra, della Campania, Vincenzo De Luca, proponevano di estendere a tre mandati, cioè a 15 anni in totale.
Inoltre, il concreto allontanamento dal panorama politico del presidente Toti in Liguria aggiunge una partita di livello nazionale tra Fratelli d’Italia della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e la Lega Nord di Matteo Salvini, il cui principale esponente locale, Edoardo Rixi, svolge tuttora un ruolo decisivo.
In questo scenario, nelle dichiarazioni pubbliche si è notato un particolare accento sul fatto che il presidente Giovanni Toti, con gli arresti domiciliari, subisca soltanto un “impedimento temporaneo”. Infatti, se l’impedimento fosse “permanente”, considerato che lo Statuto della Regione non ne parla, interverrebbe l’art. 126 della Costituzione, che dispone in questo caso le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio, con il successivo passaggio elettorale.
Simul stabunt simul cadent
La riforma costituzionale italiana del 2001 ha infatti previsto per le Regioni a Statuto ordinario il principio generale della decadenza congiunta del presidente, del governo e dell’assemblea regionale, in latino “simul stabunt simul cadent” (insieme staranno oppure insieme cadranno).
Il principio del carattere “temporaneo” dell’impedimento del presidente Toti avrà però difficoltà a reggere nel tempo. Potrebbe essere infatti inteso come “permanente” se si prolungassero gli arresti domiciliari o comunque gli venisse impedito l’esercizio delle funzioni per una durata lunga.
La riflessione sulle possibili dimissioni del Presidente Toti ha dunque in primo luogo un risvolto di opportunità politica, rispetto agli effetti sulle elezioni europee, riguardo alla battaglia tra partiti e infine alla scadenza naturale del 2025. Tuttavia, in secondo luogo, ha anche un versante giuridico, che pone il tema dello scioglimento dell’assemblea regionale della Liguria e le elezioni anticipate.
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