L’Assemblea della Corsica ha approvato il testo di proposta di modifica costituzionale che riguarda lo statuto di autonomia, nella sera del 27 marzo.
Il testo corrisponde a quello discusso e condiviso con il governo nazionale, come già riportato da Nos Alpes.
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I voti sono stati distribuiti in tre blocchi. Per la prima parte, quella di principi e per l’ultima, relativa al referendum, il voto è stato a favore per 62 rappresentanti con uno contrario.
Per la parte centrale, sui quattro punti che riguardano anche la capacità legislativa della Corsica (peraltro simile e forse più ridotta di quella di altre forme regionali, come quella italiana o spagnola) i voti a favore sono stati 49, quelli contrari 13, con un astenuto. Il voto finale, per inviare il documento al parlamento nazionale, è stato di 62 voti a favore e uno contrario.
Il percorso dell’autonomia e dello Statuto della Corsica deve ancora superare l’esame del parlamento nazionale, e non sarà una passeggiata. In particolare il Senato merita tutta l’attenzione del caso: Les Républicains vi hanno la maggioranza e sono al momento sostanzialmente ostili alla riforma. In sottofondo, vi è la preoccupazione che altri territori possano rivendicare simili competenze, come l’Alsazia o la Bretagna.
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Ecco dunque il testo approvato e a seguire una traduzione di cortesia
« La Corse est dotée d’un statut d’autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
Les lois et règlements peuvent faire l’objet d’adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l’adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d’évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l’assemblée délibérante et du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l’assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat délibéré en conseil des ministres.»
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Traduzione di cortesia
“La Corsica ha uno statuto di autonomia nel quadro della Repubblica, che tiene conto dei propri interessi, legati alla sua insularità mediterranea e alla sua comunità storica, linguistica e culturale, che ha sviluppato un legame unico con la sua terra.
Le leggi e i regolamenti possono essere soggetti ad adattamenti giustificati dalle caratteristiche specifiche di questo statuto. La Collettività di Corsica può essere autorizzata a decidere l’adattamento di tali norme nelle materie, alle condizioni e con le riserve previste dalla legge organica.
La Collettività di Corsica può anche essere autorizzata a fissare norme negli ambiti in cui si esercitano le sue competenze, alle condizioni e con le riserve previste dalla legge organica.
La legge organica determinerà anche il controllo esercitato dal Consiglio di Stato e dal Consiglio costituzionale sugli standard adottati in applicazione dei due paragrafi precedenti, a seconda della loro natura, nonché le loro procedure di valutazione. Le abilitazioni previste dalla legge organica relativi ai due paragrafi precedenti non possono darsi quando sono in causa condizioni essenziali per l’esercizio di una libertà pubblica o di un diritto costituzionalmente garantito.
Il Governo può, mediante ordinanza, nelle materie che non rientrano nella competenza della Collettività di Corsica, adattare le disposizioni legislative in vigore alle caratteristiche specifiche della Collettività, a condizione che la legge non abbia espressamente escluso il ricorso a questa procedura per le disposizioni in questione. Le ordinanze sono adottate dal Consiglio dei Ministri previa consultazione dell’Assemblea deliberante e del Consiglio di Stato. Entrano in vigore dopo la loro pubblicazione. Decadono se non vengono ratificate dal Parlamento entro diciotto mesi dalla pubblicazione.
Gli elettori iscritti nelle liste elettorali della Corsica possono essere consultati sul progetto di statuto, previo parere dell’assemblea deliberante, alle condizioni stabilite da un decreto del Consiglio di Stato deliberato in Consiglio dei ministri.”