Il Comune di Alassio, in Liguria, ha deciso di vietare l’apertura di nuove attività commerciali considerate non decorose nel centro storico e in particolare nel “budello”, la principale arteria turistica e commerciale della città.
Il provvedimento deriva da un’intesa con la Regione Liguria del 3 ottobre 2025 e presentata ad Alassio il 20 ottobre dal consigliere regionale Alessio Piana, dal sindaco Marco Melgrati e dall’assessora al commercio Franca Giannotta. L’accordo coinvolge diversi altri soggetti, come la Sovrintendenza alle belle arti e le associazioni degli operatori economici, dagli albergatori ai commercianti.
Accordi e misure di questo tipo sono già attive per esempio a Genova e Finale Ligure, ma anche a Venezia, a Padova o Firenze.
Zone vincolate e attività vietate
La nuova regolamentazione delimita due zone di Alassio, una di maggior tutela, che comprende il budello e le strade limitrofe fino a corso Europa e via Diaz, e una a tutela ordinaria. Nella seconda zona, quella a tutela normale, si possono aprire anche agenzie di pompe funebri e centriestetici, ma in entrambe è vietata l’installazione di nuove attività come phone center, money transfer, sexy shop, lavanderie automatiche aperte al pubblico, discoteche e negozi di accessori per telefonia non legati a marchi riconosciuti.
Il divieto riguarda anche tutte le attività alimentari che non utilizzano prodotti certificati o di origine locale, come i kebab, e i punti vendita di cannabis light. Anche le macellerie e pollerie che non garantiscono la tracciabilità dei prodotti sono escluse.
Il documento poi fornisce un lungo elenco di disposizioni che riguardano il decoro di ogni attività, stabilendo per esempio che le saracinesche devono essere sempre pulite, che il materiale in esposizione all’esterno deve seguire regole comuni (niente ganci o chiodi, per esempio).
Le attività commerciali già presenti e non conformi potranno proseguire, ma non sarà possibile per loro introdurre nuove categorie merceologiche all’interno degli stessi locali, né spostarsi dall’una all’altra zona di tutela né traslocarvi l’attività da una zona esterna.
Per l’insieme delle misure sono previste sanzioni, tra i 2.500 e i 5.000 euro e la sospensione per un anno della possibilità di presentare nuove richieste di apertura.
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